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INFORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING PER LE AZIENDE DEL SETTORE PRIVATO

    Gentili Clienti,

    Con La presente siamo ad informarvi che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante il Whistleblowing.

    Questa Informativa riguarda le aziende del settore privato.

    Il suddetto Decreto disciplina la protezione dei c.d. whistleblower ossia: delle persone che segnalano violazioni, di disposizioni normative nazionali o dell’UE, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

    A] EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI E SOGGETTI INTERESSATI

    Le disposizioni del Decreto, per quanto attiene al settore privato, si applicano ai soggetti che nell’ultimo anno:

    a) hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

    b) pur avendo impiegato meno di 50 lavoratori subordinati, adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. lgs. 231/2001;

    c) pur avendo impiegato meno di 50 lavoratori subordinati, operano nei settori regolamentati a livello europeo.

    Il Decreto sarà efficace:

    – in generale dal 15 luglio 2023;

    – dal 17 dicembre 2023 (ed in particolare per quanto riguarda l’obbligo di istituzione del cd. Canale di Segnalazione Interna) per le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249.

    B] ADEMPIMENTI

    Le aziende che rientrano nell’ambito soggettivo sub A], dovranno dotarsi di una apposita procedura: c.d. “Canale di Segnalazione Interna”.

    Il c.d. “Canale di Segnalazione Interna” potrà essere gestito alternativamente da:

    – una persona o un ufficio interno all’azienda autonomo e con personale specificamente formato;

    – un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato.

    Inoltre, il cd. “Canale di Segnalazione Interna” dovrà essere attuato in modo tale da risultare conforme:

    – alle disposizioni del sopra indicato Decreto Legislativo sul Whistleblowing;

    – al Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

    Nell’ipotesi in cui l’azienda non abbia attivato il c.d. “Canale di Segnalazione Interna” oppure quando la segnalazione interna sia stata effettuata senza alcun riscontro, il segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

    D] TUTELE PER IL WHISTLEBLOWER E DIVIETO DI RITORSIONE

    L’azienda che riceve la segnalazione dal whistleblower non potrà:

    – rivelarne l’identità senza il suo consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

    – rivelarne l’identità senza il suo consenso nell’ambito di procedimenti disciplinari a carico del segnalato;

    – adottare provvedimenti o comportamenti ritorsivi in ragione della segnalazione che possono provocare un danno ingiusto come, ad esempio, un licenziamento o un demansionamento.

    Le tutele sopra indicate sono estese anche ad altri soggetti, precisamente: (i) ai colleghi, (ii) a coloro che assistono il segnalante nella segnalazione (cd. facilitatori), (iii) a coloro che sono legati al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4°grado.

    Oltre a ciò, il Decreto Legislativo prevede che:

    – qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante è vietata;

    – il licenziamento del lavoratore segnalante, che abbia come causa il fatto che il lavoratore abbia fatto la segnalazione, è nullo perché ritorsivo con la conseguenza che il segnalante avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro oltre al risarcimento del danno.

    E] SANZIONI

    In caso di mancato adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo sul Whistleblowing, l’ANAC, potrà applicare le seguenti sanzioni amministrative:

    Da 10.000 a 50.000 euro quando sono commesse delle ritorsioni nei confronti del segnalante o quando è accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o quando è stato violato l’obbligo di riservatezza;

    – Da 10.000 a 50.000 euro quando non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero quando l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste nel Decreto Legislativo, nonché quando non è stata svolta attività di verifica delle segnalazioni.

    Un’ulteriore sanzione amministrativa (dell’importo da 500 euro a 2.500 euro) è prevista per il segnalante che abbia effettuato una falsa segnalazione.

    E] CONCLUSIONI

    Le aziende, per adeguarsi alle nuove norme in tema di Whistleblowing, dovranno porre in essere molteplici attività di tipo organizzativo e formativo; ciò necessita di tempo e di energie.

    Per queste ragioni, suggeriamo di iniziare sin da subito ad affrontare l’argomento in azienda in modo tale da arrivare pronti per le scadenze previste per legge.

    Naturalmente, siamo sempre disponibili a darvi il nostro supporto e ad affiancarvi in questo nuovo percorso.

    ADF & Partners